Modalità e criteri di verifica e valutazione

















 

Integrazione POF

Il capitolo del POF La Valutazione”, è integrato dal presente capitolo allegato intitolato “MODALITA’ E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE”, nel quale sono inseriti, oltre alla delibera del Collegio unitario dei docenti del 24.01.2009, i seguenti punti:

Premessa

1. Criteri di valutazione dell’alunno che apprende

2. Modalità di verifica e di valutazione disciplinare

3. Criteri per l’assegnazione della valutazione numerica delle verifiche

4. Griglia di corrispondenza tra voti e conoscenze, abilità e competenze disciplinari: scuola primaria e scuola secondaria

5. Criteri generali per l’attribuzione del voto di comportamento

6. Griglia di corrispondenza tra voti e comportamento

7. Criteri di ammissione o di non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato

8. Criteri per la conduzione dello scrutinio finale

9. Norme generali per un ordinato svolgimento delle operazioni di scrutinio finale

10. Il problema relativo al “NON CLASSIFICATO”

11. Informazione alle famiglie

 

DELIBERA DEL COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI del 24.01.2009

O. d. g. - Integrazione POF: modalità e criteri di verifica e di valutazione degli alunni

 Il Collegio unitario dei docenti del 24.01.2009

Visti il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e le successive modificazioni apportate dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto legge 137/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 169/2008;

Vista la C.M. dell’11.12.2008, n. 100, nella quale si sottolinea che la valutazione [del comportamento] deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente” e che ogni valutazione scolastica ha “valenza formativa”;

Visto lo “Schema di regolamento del 17.12.2008 per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell’articolo 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;

Preso atto e discusse le considerazioni esposte dal CNPI nel suo parere del 17.12.2008;

Vista la Lettera circolare del Dirigente Scolastico n. 52 del 10.01.2009;

Visto il decreto ministeriale n. 5 del 16.01.2009 sulla valutazione del comportamento;

Visti il POF, il Regolamento Interno d’Istituto, la Carta dei servizi della scuola e il Patto educativo di corresponsabilità;

Considerato che è prossima la scadenza della prima valutazione periodica degli alunni e che, quindi, è necessario non ritardare ulteriormente sulla questione della valutazione degli apprendimenti e del comportamento e dare certezza agli alunni e alle famiglie;

Al fine di dare indicazioni alle Equipe Pedagogiche della Scuola Primaria e ai Consigli di Classe della Scuola Secondaria per uniformare i comportamenti nell’atto valutativo;

Ribadito e affermato che la valutazione, soprattutto nel suo compito formativo, è un processo dinamico non scindibile dalla programmazione iniziale delle attività e degli obiettivi di apprendimento e dalla documentata osservazione continua e sistematica degli apprendimenti formali e informali, e che essa deve mirare allo sviluppo formativo, cognitivo, sociale e affettivo dell’alunno “in una dimensione globale che comprende aspetti legati alla complessa personalità umana nei percorsi di apprendimento”, promuovendo, soprattutto nella Scuola Primaria, attraverso pratiche di autovalutazione e di gratificazione, la motivazione, la stima e la fiducia in sé del bambino;

Richiamate con forza “le competenze del collegio dei docenti in tema di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo anche riguardo alla valutazione”;

Tenendo ben presente “la distinzione tra momenti di verifica e azione valutativa”, per cui nei momenti di verifica, intesa come accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze attraverso l’individuazione di modalità e di strumenti di accertamento, deve essere rispettata la libertà di insegnamento anche individuale, da realizzarsi, ai fini dell’omogeneità e uniformità dei comportamenti valutativi, in una dimensione collettiva, qualora la stessa disciplina è insegnata da più docenti, e nell’azione valutativa, invece, deve essere evidenziata “l’incidenza che assume la collegialità delle decisioni all’atto della formulazione del voto che, se pure proposto dal singolo docente, deve essere ratificato dal consiglio di classe [o, per la Scuola Primaria, dall’équipe pedagogica]”;

Fermo restando l’utilizzo dei voti numerici espressi in decimi nella valutazione periodica (1° quadrimestre) e finale e fatta salva la competenza del collegio dei docenti di “scegliere e sperimentare, con libertà professionale, se limitatamente alla pratica quotidiana utilizzare il voto in coerenza con quanto sopra evidenziato ovvero nell’esercizio della sua sovranità in materia metodologica e didattica, ricorrere ad ulteriori strumenti e metodologie al fine di rendere più trasparenti ed esplicite le ragioni valutative”; 

Al fine di non ridurre la valutazione, necessariamente anche formativa e orientativa, a semplice misurazione degli apprendimenti disciplinari e comportamentali e, quindi, di evitare la prevalenza della valutazione sommativa sulla valutazione formativa;

dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità delibera:

a)  la valutazione deve essere sempre formativa e deve orientare l’alunno nella sua crescita didattica, affettiva, civile, culturale, sociale;

b)  la valutazione deve essere sempre correlata alla programmazione delle attività e degli obiettivi di apprendimento e deve, quindi, sempre considerare il differenziale di apprendimento;

c)  le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sul livello di maturazione degli alunni non devono ridursi alle sole annotazioni relative alle verifiche del profitto e alle misurazioni delle prestazioni. Esse devono registrare anche le annotazioni sulle condizioni e sui modi caratteristici di apprendimento nonché ogni manifestazione comportamentale significativa e rilevabile. Di conseguenza, i registri personali dei docenti devono essere strutturati in modo da poter soddisfare tali esigenze, per essere oggetto di attenta considerazione in occasione della valutazione effettuata dai Consigli di Classe e dalle Equipe Pedagogiche;

d)  gli indicatori e i parametri di valutazione, sia disciplinari che generali, devono essere sempre chiari e scevri da ogni possibile dubbia interpretazione e devono essere resi espliciti e trasparenti dalla scuola e dai docenti;

e)  il voto numerico delle valutazioni quadrimestrali e finali nella Scuola Primaria non può essere inferiore a sei decimi per gli alunni delle prime e seconde classi e non può essere inferiore a quattro decimi per le classi successive alle seconde;

f)   al fine di rendere più trasparenti ed esplicite le ragioni valutative, nel rispetto dei principi di cui sopra, gli insegnanti di Scuola Primaria, tenendo ben presente la distinzione tra momenti di verifica e azione valutativa, adottano nella pratica quotidiana il giudizio di merito formulato non con voti numerici decimali ma con espressioni descrittive equivalenti non offensive (del tipo: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente, ovvero, eccellente, bravissimo, bravo, ecc.), le quali, nella valutazione periodica quadrimestrale e finale, devono comunque essere ricondotte al voto numerico espresso in decimi;  

g)  il voto numerico espresso in decimi, al fine di renderlo anche una comunicazione educativa, deve essere sempre motivato, con una o più frasi, per essere comprensibile ed efficace, da scrivere nel registro personale;

h)  le seguenti modalità e i criteri di verifica e di valutazione, che, integrando il POF con apposito capitolo allegato, sono depositati agli atti della scuola e pubblicati sul sito web d’Istituto.

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Modalità e criteri di verifica e valutazione

 PREMESSA

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale e necessario delle programmazioni didattiche, senza cui non potremmo seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a scuola. Tra questi, per esempio, vi sono: l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti (saper essere).

Oltre che per il principio legislativo generale di trasparenza delle azioni della Scuola rivolte agli alunni, con questo documento intendiamo integrare le procedure didattiche già definite nel POF, al fine di uniformare, in modo chiaro, i comportamenti che ogni docente, di ruolo e/o con contratto a tempo determinato, a seconda dell’ordine di scuola in cui insegna, deve tenere in ordine al processo di valutazione e alle specifiche misure adottate dal nostro Istituto.

Per meglio far comprendere alla nostra utenza ciò che didatticamente valutiamo, riteniamo opportuno descrivere i concetti di conoscenza, di abilità, di competenza, riassumendoli nello specchietto che segue:

 

CONOSCENZA

Sapere: possedere contenuti formali

E’ l’acquisizione di contenuti, cioè principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi, tecniche, che costituiscono l’insieme delle conoscenze teoriche di una o più aree disciplinari

ABILITA’

Saper fare: sapere utilizzare in concreto le conoscenze acquisite

E’ l’utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche, applicando concretamente una o più conoscenze teoriche (ci dà la misura delle capacità logiche, di elaborazione e di critica dell’alunno)

COMPETENZA

Saper essere: sapere organizzare le conoscenze e le abilità in situazioni interattive, attraverso operazioni di trasferimento e di astrazione, e acquisire nuove conoscenze e abilità 

E’ la capacità pratica e significativa di applicazione delle conoscenze e abilità acquisite in situazioni in cui interagiscono più fattori (strumenti, attrezzature) e/o più soggetti, per ricavarne un metodo efficace di organizzazione del lavoro o una decisione personale (ci dà la misura delle capacità rielaborative, inventive e creative e dell’autonomia dell’alunno) 

Esemplifichiamo, per meglio far capire: un alunno può avere una straordinaria abilità nella lettura veloce, senza però afferrare il senso di ciò che legge; ovvero, un alunno è abile nel coniugare meccanicamente i verbi regolari e irregolari, ma non riesce a tradurne l’applicazione dei tempi e dei modi in un componimento scritto. In entrambi i casi, l’alunno è abile ma non competente. Ovvero ancora, un alunno conosce regole e teorie scientifiche ma non riesce ad assemblare gli strumenti necessari per costruire un circuito elettrico e un altro conosce il teorema di Pitagora, ma non sa applicarlo in situazioni pratiche. In questi casi, si tratta di un alunno studioso, ma poco abile e per nulla competente. 

Ci siamo limitati ad esemplificazioni afferenti al disciplinare, ma la Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che attengono, oltre che agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali, riferiti cioè al comportamento sociale, o area socio – affettiva e relazionale, e al comportamento di lavoro, o area conativa (vedi POF in “Gli Obiettivi Didattici Generali del percorso formativo”).

Per concludere questa breve premessa, non possiamo non evidenziare che lo sviluppo di abilità e competenze dipende da diversi fattori, che il docente valuterà di volta in volta: studio, attitudini, bisogni, motivazione, memorizzazione delle conoscenze, esercitazione che serve a memorizzare e stabilizzare le conoscenze (momento dell’assimilazione), esperienze applicative, come anche dalla capacità dei docenti, nel predisporre il lavoro scolastico, di selezionare le informazioni (contenuti) cariche di connessioni e relazioni tra conoscenze, in grado di sviluppare abilità e competenze e di dare all’alunno la possibilità di leggere, interpretare e valutare la realtà.

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1. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELL’ALUNNO CHE APPRENDE

 Abbiamo scritto nel POF che la valutazione è uno degli elementi strutturali delle programmazioni didattico – educative e l’abbiamo definita come il confronto tra gli obiettivi (ciò che si vuole ottenere dall’alunno in termini di acquisizione di conoscenze, di rafforzamento o sviluppo delle sue potenzialità o capacità e di raggiungimento di competenze) ed i risultati (ciò che si è ottenuto dallo stesso alunno).

Sempre nel POF, abbiamo tracciato il processo di valutazione adottato dall’Istituto, distinguendo tre momenti valutativi:

1) la valutazione diagnostica o iniziale. Serve a individuare, attraverso la somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti (conoscenze/abilità acquisite nella precedente classe frequentata) per lo svolgimento dell’attività didattica relativa a un determinato anno scolastico, a predisporre eventuali attività di recupero delle conoscenze e abilità non possedute in determinate discipline. Accerta anche, attraverso la compilazione di questionari motivazionali e socioculturali, le caratteristiche e le attitudini degli alunni, utili per la progettazione delle attività scolastiche e extrascolastiche, con particolare riferimento al loro inserimento nei cosiddetti “laboratori”.

2) la valutazione formativa o in itinere. È finalizzata a cogliere, attraverso l’utilizzo di qualsiasi strumento, informazioni tempestive, analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero. Non prevede nessuna forma di classificazione del profitto degli studenti. Non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo.

3) la valutazione sommativa o complessiva o finale. Consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno scolastico. Ha funzioni di mero accertamento, ai fini sociali, del profitto finale conseguito e assolve a compiti, perciò, fiscali (ammissione o non ammissione alla classe successiva).

Inoltre, è scritto nel POF che, per la valutazione sommativa di competenza del Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria e del gruppo collegiale definito dalle norme nella Scuola Primaria (ad oggi e in questo documento definito Equipe Pedagogica), i docenti devono tener conto sia della misurazione delle prestazioni (obiettivi cognitivi), che gli strumenti di verifica fanno registrare (prove scritte non strutturate e strutturate, prove orali), sia di ogni altro elemento non misurabile (obiettivi non cognitivi) se non attraverso l’osservazione costante e continua, e, in coerenza con il nostro modello culturale e ad esso facendo riferimento, modulandoli opportunamente in base all’età e alla classe di frequenza dei discenti, in ogni programmazione i docenti dovranno esplicitare i criteri di valutazione sulla base dei seguenti parametri generali relativi a: capacità cognitive; comportamento sociale; comportamento di lavoro; capacità metacognitive; obiettivi specifici di apprendimento disciplinari e della Convivenza civile (con legge 30 ottobre 2008, n. 169, di conversione del DL n. 137/2008, “Cittadinanza e Costituzione”); progressione (o regressione) rispetto ai livelli di partenza; frequenza (in particolare, per la Scuola Secondaria di 1° grado).

Da quanto rappresentato emerge con chiarezza che il momento valutativo deve essere collegato alle condizioni di partenza del singolo alunno, accertate allo scopo di assicurare un inizio realistico, cioè conforme ai suoi  bisogni, alle sue capacità, alle sue attitudini, ma anche conforme alle finalità educative e agli obiettivi che ci si propone di far raggiungere, attraverso un attento esame dei contenuti, dei metodi, delle attività e delle esperienze educative scolastiche proposte.

La valutazione, così concepita, è un processo dinamico molto complesso, il cui fine principale deve essere quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso di sé, la sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza, di autoorientare i suoi comportamenti e le sue scelte future. 

Rappresentate queste considerazioni e convinzioni collegialmente condivise, riconfermiamo il nostro punto di vista sulla non ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato di fine 1° ciclo, espresso al paragrafo 12 (La non ammissione) del capitolo “La Valutazione” del nostro POF, non senza sottolineare che sono, comunque, il Consiglio di Classe e l’Equipe Pedagogica che, in piena autonomia, decidono per la promozione o la ripetenza, avendo come principale riferimento il bene dell’alunno. In qualche circostanza essi possono, perciò, ritenere utile prolungare il tempo di permanenza dell’alunno nella scuola, affinché egli riesca a recuperare efficacemente le lacune della sua preparazione; in altri casi, nel considerare il rapporto svantaggi – benefici per l’alunno, essi possono ritenere non opportuna la ripetenza. 

Enunciamo, altresì, i criteri generali di attribuzione del voto espresso in decimi, di ammissione e di non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, di cui le Equipe Pedagogiche e i Consigli di Classe devono tenere conto in sede di scrutinio di 1° e 2° quadrimestre:

a)  per i fini di cui al paragrafo 5 (Oggettività della valutazione e dell’informazione) del capitolo “La Valutazione” del nostro POF, il voto espresso in decimi è proposto, in sede di scrutinio, dal singolo docente e accerta esclusivamente il profitto, inteso come acquisizione di competenze disciplinari e trasversali relative agli obiettivi cognitivi [vedi paragrafo 1 (Gli obiettivi cognitivi) del capitolo “Gli Obiettivi Didattici Generali del percorso formativo” del POF] ;

b)  i fattori, che di per sé sono estranei all’apprezzamento delle conoscenze e delle abilità/obiettivi cognitivi non devono influenzare l’attribuzione della proposta di voto da parte del docente, ferma restando la deroga di cui al punto 11 del successivo paragrafo 3;

c)  l’impegno, la partecipazione, la motivazione, lo sforzo compiuto, le qualità del carattere e il comportamento in generale, così come eventuali ed eccezionali fattori non scolastici, ambientali e socio-culturali, sulla base delle osservazioni sistematiche registrate, devono trovare il giusto e dovuto spazio in una descrizione separata dal giudizio sulle competenze cognitive, e cioè nel giudizio globale di maturazione dell’alunno nella Scuola Primaria formulato dall’Equipe Pedagogica e nel voto sul comportamento e/o nella motivazione espressa dal Consiglio di Classe e trascritta in verbale per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato;

d)  nella Scuola Primaria la non ammissione dell’alunno alla classe successiva, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, è decisa all’unanimità dai docenti dell’Equipe Pedagogica;

e)  gli insegnanti di classe di Scuola Primaria, allorché ritengano di dover proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare apposita e motivata relazione al Dirigente Scolastico, che convocherà tempestivamente l’Equipe Pedagogica nel mese di maggio per una prima valutazione del caso. Del parere emerso dallo scrutinio, presieduto dal Dirigente o suo delegato, sarà fatta menzione nel verbale appositamente redatto e/o nell’agenda della programmazione, nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva;

f)   nella Scuola Secondaria di 1° grado l’ammissione o la non ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato a conclusione del ciclo sono deliberate dal Consiglio di Classe, con decisione assunta all’unanimità o a maggioranza. Si ricorda che, in sede di scrutinio, i componenti del Consiglio di Classe o dell’Equipe Pedagogica non possono, per legge, astenersi;

g)  i progressi fatti registrare dagli alunni che frequentano i corsi di recupero, a giudizio dell’Equipe Pedagogica o del Consiglio di Classe, sono considerati deroghe ai criteri di non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, sempre che si tratti di progressi sostanziali e documentati nelle prove di verifica;

h)  per gli alunni stranieri non o parzialmente alfabetizzati e per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, la valutazione fa riferimento alla specifica programmazione didattica personalizzata, mentre  per gli alunni con disabilità alle norme vigenti e al piano educativo individualizzato;

i)    nei casi di cui alla precedente lettera h), il Consiglio di Classe e l’Equipe Pedagogica possono abbassare la soglia di accettabilità o di sufficienza per la promozione (per es., 5/10 piuttosto che 6/10, fermo restando che nel documento di valutazione i voti devono essere tutti portati a 6/10).

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2. MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE

Si stabilisce:

1.   Le prove di verifica scritte possono essere, oltre ai tradizionali saggi, riassunti, questionari, anche quelle standardizzate ovvero prove strutturate o semistrutturate costruite con domande a risposta preformulata (o a scelta multipla, con formulazione di un’asserzione completata da più alternative, che di solito sono in numero di quattro o cinque; l’alunno deve individuare quella corretta. Per es., La capitale dell’Italia è: Roma, Palermo, Lisbona, Parigi), a risposta non preformulata ma a risposta univoca (per es., Qual è la capitale dell’Italia?), a risposta non preformulata e a risposta aperta (per es., Descrivi i più importanti monumenti di Roma), a scelta alternativa (del tipo vero/falso, sì/no, corretto/sbagliato). La scelta della prova dipende da ciò che si vuole valutare (per es., non è valida la prova preformulata se si vuole valutare la capacità di esposizione scritta degli alunni!). In genere, le prove strutturate, in cui le risposte sono preformulate e che sono corrette in base ad una chiave già predisposta, sono sempre attendibili, in quanto esse vengono corrette allo stesso modo da diversi correttori.

2.   Le prove scritte sono corrette secondo criteri presentati agli alunni precedentemente. Esse vengono corrette con annotazioni chiare. Possono essere usati segni convenzionali solo se spiegati precedentemente alla classe (per es., la sottolineatura rossa e blu e il suo valore).

3.   Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l’azione valutativa della Scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, i docenti della stessa disciplina concordano ad inizio di anno scolastico ed esplicitano in forma scritta nella programmazione disciplinare, anche attraverso griglie di misurazione predisposte per i diversi tipi di verifiche e per le singole discipline, i criteri di valutazione e di misurazione delle prove scritte sulla base di indicatori e descrittori condivisi, informando gli alunni. Anche l’unico docente che insegna una determinata disciplina deve esplicitare predetti criteri da registrare nella programmazione disciplinare.

4.  Le prove scritte sono ripresentate alla classe, corrette e valutate*, entro 10 giorni dal loro svolgimento. Non possono essere effettuate prove scritte prima di aver fatto visionare agli alunni, corretta, la precedente.

5.   Le prove d'ingresso sono valutate come tali e non costituiscono prove di verifica ai fini della valutazione quadrimestrale. Sono conservate agli atti per un periodo di due anni scolastici.

6.  Sarà cura dei docenti evitare l’eccessiva concentrazione di prove scritte e orali.

7.  E’ opportuno che si eviti l’effettuazione di più prove scritte nella stessa giornata.

8.  I voti/giudizi delle prove scritte devono essere comunicati agli studenti.

9.  Al termine di ogni verifica orale (interrogazione o colloquio) il docente motiverà il voto/giudizio attribuito nella sezione del registro personale delle osservazioni sistematiche e commenterà sinteticamente quanto esposto dall'allievo, con particolare riferimento al progresso o al regresso rispetto al rendimento precedente e dando indicazioni precise all'allievo sulle modalità di recupero delle lacune emerse. Con ciò si intende stimolare l’autovalutazione dell’alunno.

10.La conduzione delle verifiche orali non dovrà solo tendere a far approdare l'allievo a risposte predeterminate, ma a valutare le sue capacità di approccio alla materia e l'abilità conseguita di sistemare le nozioni in un contesto disciplinare.

11.Le verifiche orali possono essere integrate da prove strutturate o semistrutturate che concorrono alla votazione nelle discipline con solo voto orale. Si eviterà, comunque, che i test scritti abbiano una preponderanza eccessiva, come numero e come peso, sulle interrogazioni vere e proprie.

12.Nella Scuola Primaria, a partire dalla terza classe, al fine di avere sufficienti elementi di giudizio per valutare, ritenendolo i docenti opportuno e vantaggioso per gli alunni, possono essere effettuate, per quadrimestre, prove scritte di italiano e di matematica. Con decisione delle singole Equipe Pedagogiche, a tali prove può aggiungersi una prova scritta strutturata o semistrutturata di carattere generale, predisposta dai docenti dell’équipe pedagogica della classe, con l’intento di valutare gli apprendimenti nelle altre discipline, con particolare riguardo a: scienze, storia, geografia, inglese, cittadinanza e costituzione.

13.Nella Scuola Secondaria, al fine di avere sufficienti elementi di giudizio per valutare, si effettuano, per quadrimestre, almeno due prove orali per disciplina (tre per le discipline senza scritto) e almeno tre prove scritte di italiano, di matematica e di lingua straniera. Con decisione dei singoli Consigli di Classe, a tali prove può aggiungersi una prova strutturata** di carattere generale, predisposta e somministrata dal docente coordinatore collaborato dai colleghi, con l’intento di valutare gli apprendimenti nelle altre discipline.

14.Le diverse tipologie di prova di verifica, strutturate o non strutturate, orali, scritte, pratiche, differenziate e ripetute nel tempo (in ingresso, in itinere, finali) devono essere coerenti con il P.O.F. e con gli obiettivi esplicitati dal docente nella Programmazione disciplinare e assunti dal Consiglio di classe nella Programmazione didattica coordinata.

15.Le valutazioni devono essere ricondotte, indipendentemente dalla tipologia della verifica, al giudizio di profitto di cui alla griglia di corrispondenza tra voti e conoscenze, abilità e competenze del successivo paragrafo 4.

16.Le prove scritte, con valore di certificazione e quindi registrate sul registro personale dell’insegnante, si effettuano nello stesso giorno per tutta la classe. Non è consentito fare effettuare prove scritte separate per gli alunni che nel giorno stabilito dall’insegnante risultano assenti.

17.Le prove scritte visionate dagli alunni sono consegnate, avvolte dall’apposita fascetta recante l’a.s., la materia, la data di effettuazione, la data di consegna e la firma, al Collaboratore del Preside dell’ordine di scuola di riferimento, il quale, alla fine delle lezioni, le consegnerà all’assistente amministrativo dell’area alunni per la conservazione biennale in archivio (per es., le prove archiviate dell’a.s. 2008-2009 non possono essere distrutte prima della fine dell’a.s. 2010-2011). 

* Il voto numerico deve essere sempre accompagnato da un breve giudizio motivato, nel senso che deve essere esplicitato brevemente il perché la prova è sufficiente o insufficiente.

** Il Collegio dei docenti stabilisce di scegliere, come prova strutturata, i quesiti a scelta multipla poiché tale prova presenta, rispetto ad altre, alcuni indiscutibili vantaggi: la valutazione è attendibile, in quanto, concedendo agli alunni un congruo tempo di svolgimento per consentire loro di riflettere, di correggere eventuali errori, si riduce l’influenza di fattori contingenti, anche di carattere emozionale, ed è possibile ottenere misurazioni standardizzate del livello di conoscenze possedute dai singoli studenti; la misurazione è imparziale, in quanto i quesiti a scelta multipla forniscono un risultato oggettivo in tempi brevi e facilitano il confronto tra i diversi candidati. Consentono infatti di esprimere una valutazione oggettiva mediante l'attribuzione di un punteggio calcolato sulla base delle risposte date ai singoli quesiti: i risultati dei candidati non vengono cioè influenzati da considerazioni di carattere soggettivo da parte di chi corregge; la correzione è celere: i risultati di una prova a test possono essere ottenuti in tempi estremamente ridotti e con altrettanta rapidità è possibile confrontare tra loro i risultati dei singoli studenti.

Un ulteriore vantaggio per gli studenti è legato al fatto che i test sono molto diffusi per l'accesso a numerosi corsi di laurea e diplomi universitari, nonché nelle selezioni aziendali e nei concorsi pubblici: esercitarsi con domande a risposta multipla risulterà certamente utile anche per il futuro formativo e professionale.

Il Collegio dei docenti è, tuttavia, consapevole che i test in una scuola di formazione di base, pur contribuendo alla valutazione degli apprendimenti, devono avere più carattere formativo – orientativo che sanzionatorio e, perciò, essi devono essere somministrati in itinere piuttosto che come prove di verifica finale degli apprendimenti.

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3. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA VALUTAZIONE NUMERICA DELLE VERIFICHE

                Per la Scuola Secondaria di 1° grado, si stabilisce:

1.  La valutazione numerica delle verifiche, sia orali che scritte, è espressa in decimi, da 1 a 10.

2.  Sono ammesse sfumature intermedie del numero intero riferite soltanto al mezzo punto per singola prova (es., 6½), approssimando, nella media, i decimali superiori a 50 al numero intero superiore e i decimali inferiori a 50 al numero intero inferiore. E’ rimessa alla discrezionalità del docente, sulla base degli elementi conoscitivi in suo possesso, l’approssimazione del decimale uguale a 50 al numero intero superiore o a quello inferiore (es., 6½ + 7 = 6,50 + 7 = 13,50 : 2 = 6,75, approssimato a 7. Ovvero: 6 + 6½  + 6½  = 6 + 6,50 + 6,50 = 19 : 3 = 6,33, approssimato a 6. Ovvero ancora: 6½  + 6½ + 6½  = 6,50 + 6,50 + 6,50 = 19,50 : 3 = 6,50, approssimato a 6 o a 7).

3.  Il voto dello scritto attribuito all’alunno, che ha effettuato prove scritte in meno rispetto alle prove assegnate alla classe, è decurtato di mezzo punto per prova non effettuata (es., se l’alunno ha effettuato 3 prove su quattro e la media delle prove registrate è 8, il voto dello scritto sarà 7,50 che, per il criterio precedente, può essere approssimato a 7 o a 8; ovvero se l’alunno ha effettuato 2 prove su quattro e la media delle prove registrate è 8, il voto dello scritto sarà 7.

4. Fermo restando che non può essere messo un voto alla non interrogazione, per le interrogazioni orali sono ammesse le sospensioni del voto, segnando sul registro personale il classico “puntino” o “punto interrogativo”. 

5.  Nel caso in cui l’alunno, chiamato a conferire per la seconda volta, dichiara di non essere preparato, il docente lo chiamerà in ogni caso e metterà un voto alle risposte sbagliate o alle non risposte.

6.  Se l’alunno si rifiuta sistematicamente di conferire, il suo comportamento sarà sanzionabile, sia dal punto di vista didattico con la verbalizzazione motivata di insufficienti elementi di giudizio (classificazione assolutamente negativa) che dal punto di vista disciplinare.

7.  L’alunno, assente per giustificati e documentati motivi, non può essere interrogato il giorno del suo rientro a scuola.

8.  Il docente non ha alcun obbligo di preavvisare l’alunno che in un giorno determinato sarà interrogato. Ha, invece, l’obbligo di preavvisarlo a tempo (almeno la lezione precedente) per la prova scritta.

9.  La proposta di voto unico degli apprendimenti delle discipline con scritto scaturisce dalla media aritmetica tra il voto medio orale e il voto medio scritto (il voto medio è calcolato sommando i voti nelle singole interrogazioni o nelle singole prove scritte e dividendo la somma ottenuta per il numero corrispondente alle interrogazioni registrate o alle prove scritte effettuate nella classe dai singoli alunni).

10.Il criterio di approssimazione dei decimali, di cui al superiore punto 2, è applicato anche per la media aritmetica tra scritto e orale.

11.Nelle valutazioni quadrimestrali e finali, gli altri elementi del cosiddetto giudizio di merito, non riferiti a conoscenze, abilità e competenze (impegno, partecipazione, interesse, progressione nell’apprendimento e nei risultati, presenza assidua alle lezioni, partecipazione alle attività di recupero, ecc.), in deroga a quanto stabilito dalla lettera b) del settimo capoverso del paragrafo 1, possono incidere positivamente sul voto, a prescindere dalla media aritmetica, nel limite massimo di un punto a favore dell’alunno*.     

* Esempio: Alunno X: ha svolto 4 compiti scritti con elementi quantitativi di giudizio in progressione 2-4-6-8, per un totale di 20 che, diviso per 4, porta a concludere per un voto numerico di 5. 

Alunno Y: ha svolto 4 compiti scritti con elementi quantitativi di giudizio in regressione 8-6-4-2, per un totale di 20 che, diviso per 4, porta a concludere per un voto numerico di 5.

Domanda: il docente, in tutta coscienza, potrà concludere per un voto di 5 in entrambi i casi?

N.B. Affinché l’alunno, in casi simili all’esempio, non grida all’ingiustizia di fronte ad una media che non è strettamente matematica, sarà compito dei docenti educare gli allievi sia alla valutazione corretta che all’autovalutazione.

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4. GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE DISCIPLINARI
 

Riportiamo, di seguito, tre ipotesi di griglia di valutazione sommativa, che possono, nella forma, essere adattate, modificate e integrate, dai docenti sia per le verifiche orali e scritte, sia per la formulazione del giudizio complessivo. Esse intendono, soprattutto, spiegare alla nostra utenza il significato didattico del voto attribuito.

SCUOLA PRIMARIA

                La delicatezza del momento valutativo degli alunni di Scuola Primaria delle classi prime e seconde, in età evolutiva e ai primi passi dell’approccio con il sapere, ci porta a non attribuire voti inferiori al sei, mirando a promuovere maggiormente l’autostima e la fiducia in sé, mentre per gli alunni delle classi superiori introduciamo il voto quattro.

Prime e seconde classi

GIUDIZIO DI PROFITTO

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari

LIVELLO DI PROFITTO

VOTO

Abilità corrette, complete e senza errori di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e approfondita, applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, esposizione chiara, ricca e ben articolata, capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale

ECCELENTE

10

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, esposizione chiara, precisa e ben articolata, capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali

OTTIMO

9

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura delle nozioni matematiche in situazioni via via più complesse, esposizione chiara e precisa, capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali  anche apprezzabili

DISTINTO

8

Abilità solide di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi puntuale di semplici testi, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, sintesi parziale con alcuni spunti critici

BUONO

7

Abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi elementare di semplici testi, applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata

SUFFICIENTE

6

Terze, quarte e quinte classi

GIUDIZIO DI PROFITTO

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari

LIVELLO DI PROFITTO

VOTO

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità complete e senza errori di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e pertinente, applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, esposizione rigorosa, ricca e ben articolata, capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale, autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite

ECCELENTE

10

Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e sicure di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale, applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, esposizione chiara e ben articolata, capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali

OTTIMO

9

Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di comprensione precisa e sicura, applicazione sicura delle nozioni matematiche in situazioni via via più complesse, esposizione chiara, precisa e articolata, capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali anche apprezzabili

DISTINTO

8

Conoscenza corretta de nuclei fondamentali delle discipline, abilità solide di lettura e scrittura, capacità di comprensione/analisi puntuale, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, sintesi parziale con alcuni spunti critici

BUONO

7

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di analisi/comprensione elementare, applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata

SUFFICIENTE

6

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari ma tali da consentire un graduale recupero, abilità di lettura e di scrittura ancora incerte ma in graduale miglioramento rispetto alla situazione di partenza, capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua o inconsistente, applicazione delle nozioni matematiche scorretta e con errori, esposizione ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale

MEDIOCRE

5

Conoscenza frammentaria e lacunosa anche dei contenuti minimi disciplinari, abilità di lettura e di scrittura da recuperare, capacità di comprensione scarsa e di analisi inconsistente o inesistente, applicazione delle nozioni matematiche scorretta e con gravi errori, esposizione gravemente scorretta, frammentata e confusa, povertà lessicale

INSUFFICIENTE*

4

* Le rilevazioni saranno eventualmente accompagnate da una precisazione che solleciti la consapevolezza dell’alunno rispetto alle gravi lacune o a un sia pur minimo progresso.

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SCUOLA SECONDARIA

GIUDIZIO DI PROFITTO

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari

LIVELLO DI PROFITTO

VOTO

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori, ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati esaurienti, esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, sicurezza e competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali e creativi, capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni 

ECCELENTE

con possibilità di lode agli esami di Stato di fine 1° ciclo

10

Conoscenze ampie, complete e approfondite, apprezzabile capacità di comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di operare collegamenti tra discipline

OTTIMO

9

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, buona capacità di comprensione e di analisi, idonea applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, buona correttezza ortografica e grammaticale, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici talvolta originali

DISTINTO

8

Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati largamente sufficienti, esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche carenza nel linguaggio specifico, sufficiente correttezza ortografica e grammaticale, parziale autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite

BUONO

7

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi, elementare ma pertinente capacità di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro se guidato nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione semplificata sostanzialmente corretta con qualche errore a livello linguistico e grammaticale, lessico povero ma appropriato, imprecisione nell’effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite 

SUFFICIENTE

6

Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di comprensione e di analisi, modesta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione non sempre lineare e coerente, errori a livello grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua appena accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite.

MEDIOCRE

5

Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata capacità di comprensione e di analisi, difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione superficiale e carente, gravi errori a livello grammaticale, povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi delle singole discipline

INSUFFICIENTE*

4

Conoscenze errate o minime dei contenuti basilari disciplinari, scarsa capacità di comprensione e di analisi, scarsa applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione confusa ed approssimativa, gravissimi errori a livello linguistico e grammaticale

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE*

3

Lavoro non svolto, mancata risposta o risposta priva di significato, secondo rifiuto all’interrogazione

MOLTO SCARSO*

1-2

* Le rilevazioni saranno eventualmente accompagnate da una precisazione che solleciti la consapevolezza dell’alunno rispetto alle gravi lacune o a un sia pur minimo progresso.

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5. CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

E’ nei compiti istituzionali della Scuola, in quanto deputata, oltre che all’istruzione, all’educazione degli alunni ed impegnata in un costante processo di formazione, mettere in atto principi e procedure che aiutino l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità.    

Il voto di comportamento, o voto di condotta, ha la funzione di registrare e di valutare l’atteggiamento e il comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli un ripensamento di eventuali comportamenti negativi.

Si fissano i seguenti parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico:

1.   frequenza e puntualità;

2.   interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

3.   rispetto dei doveri scolastici;

4.   collaborazione con i compagni e i docenti;

5.   rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto.

Nella Scuola Secondaria, per norma di legge (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, n. 169), “la valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo”.

Le infrazioni disciplinari vengono registrate nel voto del comportamento e non influiscono sulla valutazione del profitto.   

Fermi restando i criteri specificati con decreto n. 5 del 16 gennaio 2009 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, per la Scuola Secondaria di 1° grado si stabiliscono i criteri di penalizzazione sulla valutazione del comportamento dell’alunno che incorre nei provvedimenti disciplinari di cui al quadro sinottico del comma 17 dell’art. 51, come modificato con delibera del Consiglio di Istituto del 08.10.2008. La penalizzazione è attribuita, partendo sempre dal massimo voto numerico, cioè da dieci, come segue:

a)      addebiti 1bis, 2 e 4, il voto di comportamento è penalizzato di 1 decimo (es., voto 10, penalizzazione 1, voto finale 9);

b)     addebiti 1ter e 2bis, il voto di comportamento è penalizzato di 1,5 decimi (es., voto 10, penalizzazione 1,5, voto 8,5, voto finale arrotondato a 8);

c)      addebiti 2ter e 3, il voto di comportamento è penalizzato di 2 decimi (es., voto 10, penalizzazione 2, voto finale 8);

d)     addebiti 3bis e 4bis, il voto di comportamento è penalizzato di 3 decimi (es., voto 10, penalizzazione 3, voto finale 7);

e)      addebiti 3ter e 4ter, il voto di comportamento è penalizzato di 3,5 decimi (es., voto 10, penalizzazione 3,5, voto 6,5, voto finale arrotondato a 6);

f)       addebito 5, il voto di comportamento è penalizzato di 4 decimi (es., voto 10, penalizzazione 4, voto finale 6);

g)     addebiti 5bis e 5ter, il voto di comportamento è penalizzato di almeno 5 decimi e l’alunno non è ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato. 

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6. GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E COMPORTAMENTO

 Riportiamo, di seguito, un’ipotesi di griglia di valutazione sommativa del comportamento, che può, nella forma, essere adattata, modificata e integrata, dai docenti. Essa intende, soprattutto, spiegare alla nostra utenza il significato didattico del voto attribuito.

SCUOLA SECONDARIA

GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO

 

LIVELLO DI COMPORTAMENTO

VOTO

Assenze irrilevanti, interesse costante e curioso e partecipazione assidua alle lezioni, responsabilità e autodisciplina nel lavoro scolastico e domestico, regolare e serio svolgimento dei compiti scolastici, comportamento corretto e non violento, eccellente socializzazione e interazione attiva e costruttiva nel gruppo classe da leader maturo e responsabile, pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della diversità, scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento d’Istituto, delle norme di sicurezza

ESEMPLARE

10

Assenze minime, vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni, costante adempimento dei lavori scolastici, comportamento corretto ed educato, ottima socializzazione e ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe, pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della diversità, scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento d’Istituto, delle norme di sicurezza

OTTIMO

9

Assenze saltuarie non frequenti ma sempre giustificate, essenziale attenzione e partecipazione alle attività scolastiche, non sempre regolare svolgimento dei compiti assegnati, comportamento per lo più corretto ed educato, buona socializzazione e normale partecipazione al funzionamento del gruppo classe, discreto rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e adeguata accettazione della diversità, osservanza regolare delle norme relative alla vita scolastica

DISTINTO

8

Episodi di inosservanza del regolamento interno (assenze ingiustificate e frequenti uscite dall’aula, nei corridoi e fuori dal proprio banco, mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale, ecc.), disinteresse e non entusiasta partecipazione alle attività scolastiche, frequente disturbo delle lezioni, comportamento non sempre corretto nel rapporto con compagni e personale scolastico, inadeguata socializzazione e funzione poco collaborativa all’interno della classe   

BUONO

7

Episodi frequenti di inosservanza del regolamento interno come per il 7/10, disinteresse e poca partecipazione alle attività scolastiche, assiduo disturbo delle lezioni, rapporti problematici e comportamento poco corretto verso compagni e personale scolastico, scarsa socializzazione e funzione non collaborativa nel gruppo classe

SUFFICIENTE

6

Episodi persistenti di inosservanza del regolamento interno come per il 7/10 che indicano la volontà di non modificare l’atteggiamento, atti di bullismo, completo disinteresse e scarsa partecipazione alle attività scolastiche, rapporti problematici e comportamento scorretto verso compagni e personale scolastico, bassissima socializzazione e funzione negativa nel gruppo classe.

INSUFFICIENTE

< 6

N.B. Il voto di comportamento è attribuito anche per mancanze commesse fuori dall’Istituto, purché i fatti siano connessi alla vita scolastica.

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7. CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO

Si stabilisce che:

Nella Scuola Primaria

La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione. L’alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte le discipline una votazione di insufficienza piena (inferiore a cinque decimi), unita ad una valutazione negativa del comportamento.

Nella Scuola Secondaria

1.    Sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, capacità di operare semplici collegamenti) e hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

2.    I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, tengono conto:

a)      del progresso rispetto alla situazione di partenza;

b)      del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle discipline);

c)      del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);

d)      del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto);

e)      dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola;

f)       del curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato);

g)      della possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo, valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l’alunno in grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva);

h)      di ogni altro elemento di giudizio di merito.

3.    Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a sua disposizione per la valutazione complessiva dell’alunno, il Consiglio di Classe assegna i voti, motivando quelli che da una proposta di valutazione inferiore a sei decimi sono portati a sei decimi, e delibera l’ammissione o la non ammissione motivata alla classe successiva o all’esame di Stato. In tal caso, il docente, nella cui disciplina l’alunno è insufficiente, può accettare la delibera del Consiglio di classe o mettere a verbale il suo voto contrario.

4.    La non ammissione è deliberata dal Consiglio di classe in presenza di materie con valutazione definitiva di insufficiente quando, a giudizio dello stesso Consiglio di Classe, formulato all’unanimità o a maggioranza dopo analisi attenta e scrupolosa della personalità scolastica dell’alunno, il livello di preparazione complessiva nelle discipline con insufficienza sia tale da non consentire, né con gli interventi di recupero programmati dalla Scuola né con lo studio personale, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, previsti per l’ammissione alla classe successiva.

5.    La non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è deliberata dal Consiglio di classe,  in modo automatico, in uno dei seguenti casi:

a)      quando l’alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite nella Carta dei servizi della Scuola;

b)      quando l’alunno consegue una valutazione negativa, inferiore a sei decimi, sul comportamento;

c)      quando l’alunno, che ha il dovere di frequentare e di studiare tutte le discipline del curricolo obbligatorio, malgrado le sollecitazioni dei docenti, si rifiuta sistematicamente di seguire e di studiare anche una sola disciplina obbligatoria, di sottoporsi costantemente alle interrogazioni orali, di partecipare alle verifiche scritte di detta disciplina o, partecipandovi, consegna foglio bianco o non svolge il compito scritto assegnato. In tale caso, l’alunno è soggetto altresì a sanzione disciplinare;

d)      quando l’alunno ha insufficienze molto gravi (voto in decimi inferiore a quattro) contestualmente sia in italiano che in matematica;

e)      quando l’alunno presenta almeno tre insufficienze molto gravi (voto in decimi inferiore a quattro), di cui una in italiano o in matematica, e insufficienze gravi (voto uguale a quattro) e/o mediocrità (voto uguale a cinque) in altre discipline;

f)       quando l’alunno presenta insufficienze gravi (voto uguale a quattro) in almeno cinque discipline, determinate da carenze profonde, tali da impedire la frequenza proficua della classe successiva, accompagnate ad un giudizio negativo sulla partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica. 

N.B. L’ammissione di un alunno con insufficienze in sede di proposte di voto non deve determinare ipso facto una condizione di indiscriminato livellamento dei giudizi degli altri alunni.

Nel caso di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato con voto insufficiente portato a sei decimi, deliberata a maggioranza, al fine di dare una corretta informazione all’alunno e alla famiglia sul livello di apprendimento disciplinare del proprio figlio, nello spazio libero del documento di valutazione, per la disciplina portata a sei decimi, sarà specificata la dicitura “obiettivi non raggiunti” (voto numerico inferiore a cinque) ovvero “obiettivi parzialmente raggiunti (voto numerico cinque).

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8. CRITERI PER LA CONDUZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE

Nella Scuola Secondaria, al fine di assicurare uniformità nelle decisioni di competenza dei Consigli di Classe, si determinano i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini finali:

1.    Le proposte di voto nelle singole discipline sono formulate, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto dalle interrogazioni orali e dalle verifiche scritte corrette e registrate, dai docenti tenendo conto del raggiungimento o meno, da parte dell’alunno, degli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, nonché dell’eventuale recupero delle carenze rilevate ad inizio di anno scolastico e alla fine del 1° quadrimestre, sempre che si tratti di progressi sostanziali e documentati nelle prove di verifica.

2.    Il voto negativo proposto (cioè inferiore a sei decimi) deve essere accompagnato da una analisi o motivazione espressa chiaramente dal docente nella relazione finale disciplinare.

3.    Il voto di comportamento è attribuito sulla base della proposta del docente coordinatore del Consiglio di Classe e, successivamente, deliberato dal medesimo Consiglio di Classe.

4.    Resta inteso che i voti di profitto e di condotta sono deliberati dal Consiglio di Classe all’unanimità o a maggioranza e non costituiscono, pertanto, un atto unilaterale, personale e discrezionale del singolo docente, cui spetta la sola proposta di voto, ma il risultato finale di una verifica e di una sintesi collegiale fondata sulla valutazione complessiva del percorso di apprendimento e di maturazione dell’allievo.

5.    Sia nel caso di ammissione, con decisione assunta a maggioranza o all’unanimità, alla classe successiva o all’esame di Stato di alunno con voti inferiori a sei decimi nelle discipline, che nel caso di non ammissione di alunno, con decisione assunta a maggioranza o all’unanimità, alla classe successiva o all’esame di Stato, l’atto deliberativo del Consiglio di Classe deve essere debitamente motivato.

6.    Si ricorda che nello scrutinio finale, per qualsiasi atto deliberativo del Consiglio di classe, non sono ammesse le astensioni.

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9. NORME GENERALI PER UN ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

 Si stabiliscono le seguenti indicazioni operative:

▪ il giorno antecedente allo scrutinio finale ogni docente è tenuto a compilare, con voti e assenze per ogni alunno, il prospetto della proposta di valutazione, come da modello di seguito allegato, e consegna al coordinatore di classe la relazione finale disciplinare unitamente al programma effettivamente svolto, controfirmato da due alunni [N.B. Si ricorda che la relazione finale, come la programmazione, deve essere trascritta, o allegata in forma dattiloscritta, negli strumenti di registrazione didattica interni adottati dall’Istituto e sottoscritta dal docente. Dopo lo scrutinio, le copie raccolte dal docente coordinatore, unitamente alla relazione finale coordinata del Consiglio di Classe o dell’Equipe Pedagogica firmata da tutti i docenti, sono consegnate al Dirigente Scolastico o al suo Collaboratore e da questi all’ufficio di Segreteria per la conservazione agli atti];

▪ il giorno dello scrutinio finale, il coordinatore consegna direttamente al Dirigente Scolastico o al suo delegato copia cartacea del prospetto generale della classe compilato in ogni sua voce e sottoscritto dal docente coordinatore: proposte di voti e assenze per disciplina, proposta del voto di comportamento (N.B. Anche la copia cartacea del prospetto generale della classe è conservata agli atti);

▪ per le classi terze di Scuola Secondaria un’ulteriore copia della relazione finale coordinata del Consiglio di Classe e delle relazioni finali disciplinari con programma effettivamente svolto è consegnata all’assistente amministrativo area alunni per gli atti degli esami di Stato. (N.B. Si ricorda che la relazione finale coordinata deve specificare i nomi degli alunni, indicare i criteri didattici generali seguiti (metodi, strategie, didattica individualizzata per gli interventi di compensazione, modalità organizzative, difficoltà riscontrate, collaborazione tra discipline), i risultati conseguiti, le strategie adottate per migliorare lo scarso rendimento scolastico, le attività svolte, gli strumenti di verifica e i criteri valutativi, i rapporti con le famiglie. Deve, altresì, precisare i casi di scarso profitto e/o di scarso comportamento e motivare i casi di non ammissione o di ammissione a maggioranza o all’unanimità degli alunni con voti inferiori a sei decimi. Infine, deve contenere la deliberazione dei criteri essenziali del colloquio di esame, la proposta alla Commissione d’esame di formulare eventuali tracce diverse per ciascuna terza classe e la richiesta alla stessa Commissione in ordine alla predisposizione di eventuali prove differenziate per i candidati riconosciuti portatori di handicap).

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10. Il problema relativo al “NON CLASSIFICATO” 

 Scuola Primaria:

L’art. 1, comma 5, dell’Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, in ordine al problema così dispone: “5. Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al comma 1 del successivo articolo 6”. 

Art. 6, comma 1: “Agli alunni, che, per comprovati motivi, non abbiano potuto partecipare alla ordinaria sessione degli esami di licenza o di idoneità ovvero non abbiano potuto completare le relative prove secondo il calendario stabilito, è consentito di sostenere prove suppletive, che devono comunque essere espletate prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”.

Alla luce del superiore disposto, i docenti dell’Equipe Pedagogica annotano il giudizio “non classificato”, che è giudizio assolutamente negativo, quando le assenze dell’alunno, per motivi non comprovati, non consentano un giudizio (voto in decimi) brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, corretti e classificati durante il quadrimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. In tal caso, all’alunno non è consentito di sostenere le prove suppletive di cui all’art. 1, comma 5, della citata Ordinanza Ministeriale n. 90/2001. E’ rimessa alla decisione dell’Equipe Pedagogica, assunta all’unanimità, la non ammissione alla classe successiva.

Scuola Secondaria:

Ad oggi, fermi restando il disposto di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”, e le deroghe stabilite nella Carta dei Servizi d’Istituto, i docenti del Consiglio di Classe annotano nel documento di valutazione, facendone anche cenno motivato nel verbale di scrutinio, il giudizio “non classificato”, che è giudizio assolutamente negativo, quando le assenze dell’alunno, per motivi non comprovati o non determinati da gravi impedimenti di natura oggettiva, non consentano un giudizio (voto in decimi) brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, corretti e classificati durante il quadrimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. E’ rimessa alla decisione del Consiglio di Classe, assunta all’unanimità o a maggioranza, l’ammissione alla classe successiva, tenendo presenti i criteri espliciti di ammissione o di  non ammissione di cui al precedente paragrafo 7. 

Per quanto attiene, invece, alla valutazione finale nelle terze classi e all’ammissione o non ammissione dell’alunno all’esame di Stato, fermi anche qui restando il disposto ci cui all’art. 11 del D. L.vo n. 59/2004, e le deroghe di cui alla nostra Carta dei Servizi, si ritiene di potere adottare, per analogia con il disposto dell’art. 80 del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, modificato dal Regio Decreto 21 novembre 1929, n. 2049, il seguente criterio: lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti, si tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali, però, non possono avere valore decisivo. Quando, per una o più materie, si giudichi di non poter assegnare voto a causa di assenze, sebbene giustificate, della relativa deliberazione si fa cenno motivato nel verbale, e il Consiglio di Classe, tenendo presenti i criteri esplicitati di cui al precedente paragrafo 7, decide, motivando caso per caso, circa l'ammissione o la non ammissione all’esame di Stato di fine 1° ciclo.

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11. INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE

Ø   Nella Scuola Secondaria, a cura dell’ufficio di Segreteria della Scuola, ad inizio d’anno scolastico è consegnato agli alunni un libretto, valido per il triennio, in cui i docenti registrano i voti di tutte le prove scritte.

Ø  Il libretto è conservato a cura dell’alunno, che è tenuto a farlo visionare ai propri genitori, e costituisce uno strumento ufficiale di comunicazione della scuola alle famiglie.

Ø  Per facilitare la comunicazione e dare la possibilità all’alunno di recuperare eventuali carenze emerse nel corso dell’anno scolastico, il libretto contiene una parte in cui i docenti sinteticamente evidenziano predette carenze, suggerendo le possibili cause ed i rimedi. Tale operazione è effettuata nella settimana antecedente la fine delle lezioni dal docente coordinatore di classe.

Ø  I corsi di recupero disciplinare, organizzati dalla Scuola, sono attività finalizzate a colmare le lacune emerse durante l’attività didattica, a partire dall’esito delle prove di ingresso di inizio d’anno scolastico, e sono strutturati, di norma, in forma orizzontale (stesso anno di corso anche di classi diverse). Le famiglie degli alunni individuati quali destinatari dei corsi di recupero possono, qualora lo desiderino, presentare dichiarazione scritta di rinuncia alla frequenza, da parte del proprio figlio, del corso medesimo.

Ø  Per i doveri scolastici degli alunni i genitori fanno riferimento al Patto Educativo di Corresponsabilità e al Regolamento Interno d’Istituto.

Ø  Sulla base della legge 241/1990, i genitori degli alunni interessati possono prendere visione di qualsiasi atto e/o documento relativo alle valutazioni finali, dopo che queste sono state affisse, e dietro richiesta in carta libera da presentarsi presso la Segreteria dell’Istituto. I genitori potranno inoltre prendere visione delle prove e delle relative valutazioni nel corso dei colloqui con gl’insegnanti

 

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PREMESSA

FINALITA' ISTITUZIONALI

IL MODELLO CULTURALE

L'ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-PEDAGOGICA E METODOLOGICA

PROGRAMMAZIONI EDUCATIVE

STRUMENTI DIDATTICO-METODOLOGICI

STRUMENTI CONOSCITIVI